Denominazione di sede
Essa ha carattere associativo, non ha scopo politico o di lucro e la sua durata è a tempo indeterminato. Potrà trasferire il proprio indirizzo nell’ ambito dello stesso comune ovvero aprire proprie sedi secondarie, oppure rappresentanze, succursali, corrispondenze, delegazioni anche all’estero, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione.
Il simbolo della Camera di Commercio Italo-Ellenica è costituito da un sigillo contenente, in particolare, un’immagine tratta dalla tradizione storico-culturale ellenica.
Finalità
La Camera di Commercio italo-ellenica (CCIE) ha i seguenti scopi:
1. Promuovere la collaborazione e l’interscambio economici, commerciali, turistici e culturali tra la Grecia e l’Italia.
2. Sostenere ogni iniziativa, avente ad oggetto la penetrazione, la promozione e la presenza dei prodotti e dei servizi ellenici in Italia.
3. Promuovere e divulgare le opportunità che offre la Grecia per investimenti, per la creazione di imprese e di joint-ventures (società miste), per il trasferimento di tecnologia italiana, per la partecipazione a gare di appalto pubbliche e/o private, per l’esecuzione di opere, lavori, forniture di servizi o somministrazioni di beni, attraverso, in particolare ma non solo, la partecipazione a lavori pubblici, sub-appalti ed, in generale, propagandare e supportare attività d’affari ed opportunità di business da realizzarsi singolarmente, congiuntamente, in forma associata, anche temporanea, da parte di operatori economici greci e italiani.
4. Creare e mantenere relazioni con operatori ed imprenditori greci e/o italiani, con Autorità Pubbliche, con enti, associazioni, organizzazioni, sia in Italia che in Grecia, al fine di facilitare i propri associati.
5. Assistere e contribuire alla nascita, allo sviluppo ed al miglioramento dei rapporti economici tra imprenditori e produttori greci ed italiani, fornendo i propri servizi nell’ambito dei due Paesi.
6. Organizzare missioni commerciali di imprenditori greci in Italia, allo scopo di promuovere ed incrementare le reciproche relazioni economiche e commerciali.
7. Organizzare e patrocinare manifestazioni, fiere, convegni, mostre, esposizioni per la promozione della Grecia nel territorio italiano e delle relazioni economiche tra i due paesi nonché dare impulso ad iniziative aventi come scopo la partecipazione di imprese greche ad iniziative promozionali e pubblicitarie, intraprese all’estero da imprese o organizzazioni italiane.
8. Procedere a studi e ricerche, riguardanti l’economia ed il commercio italiano e le loro prospettive. Realizzare o promuovere iniziative di formazione imprenditoriale dirette a favorire la promozione dei prodotti ellenici in Italia e di quelli italiani in Grecia ed, in generale, l’interscambio tra gli operatori economici dei due paesi.
9. Istituire e mantenere un archivio relativo sia alle imprese greche che a quelle italiane che intraprendono transazioni commerciali e rapporti economici con controparti, rispettivamente, italiane e greche; curando costanti relazioni con tali imprese.
10. Raccogliere, divulgare, pubblicare articoli riguardanti lo sviluppo dei rapporti economico-commerciali tra Grecia ed Italia da inviare periodicamente ad imprenditori ed operatori economici greci ed italiani.
11. Promuovere e patrocinare iniziative, anche nel settore culturale e sociale, allo scopo di far conoscere la Grecia in Italia, nel campo scientifico, letterario, artistico, culturale e turistico.
12. Assolvere ad incarichi che autorità, organismi e società, enti italiani e/o greci ovvero dell’Unione Europea possano affidarle riguardo l’analisi e lo sviluppo delle relazioni economiche fra i due Paesi.
13. Intervenire negli eventuali contrasti commerciali tra imprenditori greci ed italiani, agevolando la composizione amichevole di vertenze economiche fra imprese/parti italiane e greche, agendo anche in arbitrato, secondo il proprio relativo regolamento, qualora così richiesto dalle parti.
14. Fornire servizi di arbitraggio o di perizia relativi, in particolare ma non solo, a qualità, prezzi, caratteristiche di prodotti o servizi, a favore degli operatori economici greci e italiani che ne facessero richiesta.
Soci
I soci della Camera di Commercio Italo-Ellenica (CCIE) possono essere persone fisiche e giuridiche e si distinguono in:
• Soci Fondatori
• Soci Onorari
• Soci Ordinari
•Soci Corrispondenti
3.1 Soci fondatori sono quelli che hanno costituito la Camera di Commercio ed Attività Produttive italo-ellenica ed hanno convocato la prima Assemblea per l’elezione del primo Consiglio di Amministrazione. Tranne che per quanto attiene la nomina del primo Consiglio di Amministrazione, i Soci fondatori non hanno diritto di voto in assemblea né di accedere o usufruire dei servizi della Camera di Commercio Italo-Ellenica, salvo che non acquisiscano la qualità di soci ordinari a loro richiesta e con il pagamento dei contributi associativi.
3.1.2 A costoro, limitatamente al primo rinnovo del Consiglio d’Amministrazione conseguente alla scadenza del mandato dei consiglieri nominati dalla prima Assemblea Generale dei Soci, sono riservati due posti nel Consiglio d’Amministrazione della Camera di Commercio Italo-Ellenica. I due più suffragati, tra i candidati consiglieri che abbiano fatto parte dei soci fondatori, saranno nominati consiglieri d’amministrazione.
3.2 Soci Onorari sono quelli che hanno offerto particolari e speciali servizi alla Camera di Commercio, oppure personalità della vita economico-commerciale della Grecia e dell’Italia, che, con la loro partecipazione, conferiscono particolare prestigio alla Camera di Commercio. Tra questa categoria di soci é ammesso di diritto il Ministro Plenipotenziario per gli Affari Economici e Commerciali di volta in volta in carica presso l’Ambasciata della Repubblica Ellenica in Italia, il quale rivestirà, altresì, la carica di Presidente Onorario della Camera di Commercio Italo-Ellenica. Egli, oppure un proprio delegato, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio Italo-Ellenica e dell’Assemblea Generale dei Soci, senza diritto di voto. Qualora il Governo della Repubblica Ellenica non ritenga di nominare un plenipotenziario per gli Affari Economici e Commerciali presso la propria Ambasciata in Italia, la carica di Presidente Onorario sarà rivestita dal consigliere/funzionario responsabile per le attività economiche e/o commerciali presso l’Ambasciata della Repubblica Ellenica in Italia, di volta in volta in carica.
3.3 Soci Ordinari della Camera di Commercio italo-ellenica possono essere:
3.3.1.Imprese iscritte presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura aventi sede nei capoluoghi di provincia italiani e professionisti iscritti ad Albi Professionali italiani.
3.3.2.Associazioni, organizzazioni, enti, istituti italiani operanti in settori economici, industriali, artigianali, commerciali, culturali che desiderano promuovere e sviluppare relazioni proprie e/o dei loro membri, componenti, associati con la Grecia.
3.4 Soci Corrispondenti sono imprese, istituti, enti, organizzazioni, associazioni, professionisti iscritti ad Albi professionali, greci oppure stranieri, aventi la loro sede fuori dall’Italia, che accettano o condividono le finalità della Camera di Commercio Italo-Ellenica.
3.4.1 I Soci Corrispondenti versano un contributo annuale inferiore a quello dei Soci Ordinari e, tenuto conto della difficoltà e dei tempi necessari per procedere a convocazioni di soci stranieri e per questi ultimi di partecipare ad Assemblee all’estero, non hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale dei Soci.
3.5 L’iscrizione dei Soci Ordinari e di quelli Corrispondenti è subordinata all’accoglimento della richiesta di iscrizione presentata dagli aspiranti soci alla Camera di Commercio Italo-Ellenica. Contestualmente alla richiesta di iscrizione, l’aspirante socio versa, in conto deposito, una somma pari all’ammontare del contributo annuale in vigore per la categoria soci a cui aspira a far parte. Il Consiglio di Amministrazione, durante la prima riunione disponibile, approva o respinge la richiesta d’iscrizione. In caso la richiesta sia respinta, la somma in deposito sarà restituita all’aspirante socio; in caso di approvazione, detta somma sarà trattenuta dalla Camera di Commercio Italo-Ellenica quale contributo annuale soci.
3.5.1 Il conferimento del titolo di Socio Onorario è deciso dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio d’Amministrazione.
3.6 I soci ordinari e corrispondenti partecipano alle spese di gestione della Camera di Commercio Italo-Ellenica mediante il versamento dei rispettivi contributi annuali. L’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera l’importo del contributo annuale dei soci, che è obbligatorio tranne che per i soci onorari. Il contributo annuale dei soci va pagato entro il primo trimestre di ogni anno solare.
3.6.1 L’associazione alla Camera di Commercio italo-ellenica è impegnativa per i primi due anni dalla data d’iscrizione; successivamente si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene disdetta con lettera raccomandata entro il 1° novembre dell’anno successivo al primo biennio di iscrizione o dei susseguenti. Scaduto tale termine il socio è tenuto al pagamento del contributo annuale per l’anno seguente. L’esercizio sociale ha durata di 12 mesi, a decorrere dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
3.6.2. Il contributo annuale è ridotto alla metà il primo anno se l’iscrizione a socio avviene nel secondo semestre dell’anno sociale; in tal caso il contributo ridotto deve essere pagato all’atto dell’iscrizione e scadrà al 31 dicembre dello stesso anno.
3.6.3. Trascorsi tre mesi dalla scadenza del contributo senza che il pagamento venga effettuato, il socio è in stato di morosità e non avrà diritto a nessuna prestazione della Camera di Commercio Italo-Ellenica fintanto che non si sarà messo in regola con il pagamento. Il socio moroso verrà richiamato per lettera raccomandata e, con delibera del Consiglio d’Amministrazione, escluso dalla Camera di Commercio Italo-Ellenica e cancellato dal libro soci se, malgrado il richiamo, non provveda al versamento dei contributi scaduti. Identica procedura sarà adottata nel caso il socio non avrà provveduto a versare il corrispettivo per le prestazioni dei servizi a pagamento da esso socio richiesti alla Camera di Commercio Italo-Ellenica. In entrambi i casi resta, comunque, obbligato al pagamento degli importi arretrati.
3.7 La qualità di Socio si perde:
3.7.1 Con le dimissioni o la morte del Socio.
3.7.2 Con lo scioglimento o il fallimento dell’impresa o della Società ovvero in qualsiasi altro caso di cessazione di attività del Socio persona fisica, ditta individuale ovvero società, joint-venture, G.E.I.E., associazione o raggruppamento temporaneo.
3.7.3 Con l’inadempienza di pagamento del contributo annuale per due anni consecutivi, qualora l’esclusione non sia già stata deliberata dal Consiglio d’Amministrazione.
3.7.4 Con la cancellazione del Socio dal libro soci, a seguito di decisione motivata assunta dal Consiglio di Amministrazione, qualora il Socio assuma o ponga in essere, nei riguardi della Camera di Commercio Italo-Ellenica ovvero dei suoi organi amministrativi, comportamenti o azioni infamanti, calunniosi ovvero lesivi dell’immagine, del decoro ovvero del buon funzionamento della Camera di Commercio Italo-Ellenica.
3.7.5 Con la cancellazione del Socio dal libro soci, a seguito di decisione motivata assunta dal Consiglio di Amministrazione, qualora il Socio abbia subito una condanna penale, la cui gravità pregiudichi il prestigio, il decoro ovvero l’immagine della Camera di Commercio Italo-Ellenica.
3.8. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Camera di Commercio Italo- Ellenica si intende risultante dal libro soci.
Organi dell'associazione
Gli organi della Camera di Commercio italo-ellenica sono: l’Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, la Commissione di Controllo. Gli incarichi all’interno degli organi sono assolti dai rispettivi componenti a titolo onorario e, pertanto, gratuito, ad eccezione delle sole spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico.
Assemblea generale
5.1 L’Assemblea Generale dei Soci è convocata almeno una volta all’anno per i seguenti motivi:
5.1.1 prendere visione della relazione annuale del Consiglio d’Amministrazione sull’anno di gestione trascorso, discutere e deliberare in merito ad essa ed al rendiconto consuntivo e dare sgravio al Consiglio d’Amministrazione per la gestione dell’esercizio sociale trascorso.
5.1.2 Eleggere i membri del Consiglio d’Amministrazione e della Commissione di Controllo.
5.1.3 Discutere e deliberare su proposte del Consiglio di Amministrazione e dei Soci.
5.1.4. Discutere e deliberare su eventuali aggiunte o modifiche allo Statuto.
5.1.5. Discutere e deliberare sullo scioglimento della Camera di Commercio Italo-Ellenica.
5.1.6. Discutere e deliberare su eventuali impugnazioni da parte del Socio della decisione di cancellazione dal libro soci, assunta nei suoi riguardi dal Consiglio d’Amministrazione secondo quanto previsto all’art. 3.7.
5.2 Hanno diritto di partecipare alle Assemblee Generali dei Soci esclusivamente i soci ordinari in regola con il pagamento del contributo annuale. I soci corrispondenti ed onorari possono assistere alle Assemblee Generali, senza diritto di voto od intervento.
5.3 Il Presidente della Camera di Commercio Italo-Ellenica ha facoltà di convocare, in via straordinaria, l’Assemblea Generale dei Soci qualora particolari ed importanti esigenze lo richiedano ed, in ogni caso, è tenuto a convocarla quando ciò sia richiesto da oltre 1/3 dei Consiglieri d’Amministrazione oppure da 1/3 dei soci ordinari in regola con il pagamento del contributo annuale.
5.4 La convocazione deve essere fatta per iscritto o a mezzo posta elettronica- purche’ sia stato preventivamente indicato l’indirizzo e-mail- almeno 20 giorni prima dell’adunanza in prima convocazione e, nei casi di urgenza, con telegramma spedito almeno 10 giorni prima al domicilio di ciascun socio, indicando: argomenti all’ordine del giorno, data di prima e seconda convocazione, che deve essere fissata per un giorno diverso di quello della prima, orario e luogo dell’Adunanza. In mancanza delle predette formalità l’Assemblea Generale si ritiene comunque validamente costituita quando siano presenti tutti i soci ordinari in regola con il pagamento del contributo annuale e l’intero Consiglio d’Amministrazione.
5.5 Le Assemblee Generali raggiungono il quorum costitutivo se è presente almeno 1/3 dei soci ordinari in regola con il pagamento del contributo annuale qualora si tratti di assemblea in prima convocazione, ovvero, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci ordinari, in regola con il pagamento del contributo annuale, presente all’Adunanza; salvo quanto regolato ai successivi 5.9.1, 5.9.2., 5.9.3..
5.6 Le Assemblee Generali sono presiedute dal Presidente del Consiglio d’ Amministrazione. Nel caso di sua assenza presiede uno dei due Vice Presidente; in assenza di entrambi presiede la seduta il Consigliere più anziano.
5.7 L’Assemblea Generale rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti. Possono intervenire all’assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro soci, categoria ordinari, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.
5.8 Ogni socio ordinario in regola con il pagamento del proprio contributo ha diritto a un voto e può votare personalmente oppure tramite delega scritta conferita ad altro socio ordinario.
5.9 Le deleghe sono raccolte dal Segretario Generale. Ogni delegato non può rappresentare più di tre soci. Le decisioni dell’Assemblea Generale sono assunte a maggioranza dai soci presenti, anche per delega, aventi diritto al voto.
5.9.1 Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento della Camera di Commercio Italo-Ellenica devono essere assunte, quanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 dei soci ordinari in regola con il pagamento del contributo annuale.
5.9.2 Per le delibere relative a modifiche degli artt. 2, 3.2, 3.7, 5.5, 5.8, 5.9, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 6.1, 6.1.1, 6.1.2., 6.2, 6.4.2, 6.10, 6.11, 8.4, 10.2.2, 10.3 dello Statuto si richiede, tanto in prima quanto in seconda convocazione, la presenza della metà dei soci ordinari in regola con il pagamento del contributo annuale ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci intervenuti.
5.9.3 Per le delibere relative a modifiche statutarie, diverse da quelle richiamate ai due commi precedenti, si richiede la presenza di 1/3 (un terzo) dei soci ordinari in regola con il pagamento del contributo annuale ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei soci intervenuti, se assunta in prima convocazione; qualora l’assunzione della delibera avvenga in seconda convocazione, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti. Nel caso in entrambe le assemblee non si raggiunga il quorum costitutivo, sarà indetta, trascorsi almeno 10 giorni dalla data stabilita per l’adunanza in seconda convocazione, l’Assemblea Generale dei Soci in terza convocazione che delibererà con la presenza di qualunque sia il numero dei soci ordinari in regola con il pagamento del contributo annuale ed a maggioranza degli intervenuti.
Consiglio d'amministrazione
6.1 La Camera di Commercio italo-ellenica è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.
6.1.1 Il Consiglio di Amministrazione assolve al suo mandato per la Camera di Commercio italo-ellenica (CCIE) senza retribuzione. È composto di nove (9) membri di cui:
Un Presidente
Tre (3) Vice Presidenti
Un (1) Segretario Generale
Un Tesoriere
Tre (3) Consiglieri
6.1.2 I Componenti del Consiglio di Amministrazione possono avere cittadinanza ellenica o italiana e devono essere residenti in Italia. In ogni caso, il Presidente oppure il Segretario Generale deve essere cittadino greco ovvero discendente di cittadini greci.
6.2 Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo della Camera di Commercio, si elegge ogni tre anni da parte dell’Assemblea Generale.
6.3 L’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si fa sotto il controllo del Presidente Onorario della Camera di Commercio Italo-Ellenica, il quale presiede alle operazioni di votazione e scrutinio.
6.4 L’elezione del Consiglio di Amministrazione si fa con la scheda di lista, che porta, in ordine alfabetico, i nomi di tutti i candidati. Per le delibere dell’Assemblea Generale dei Soci aventi ad oggetto l’elezione del Consiglio d’Amministrazione non è ammesso il voto per delega. Ogni elettore vota nove (9) candidati, di cui almeno due (2) devono avere cittadinanza ellenica ovvero essere discendenti di cittadini greci.
6.4.1 I sette (7) candidati che hanno ricevuto il maggior numero dei voti sono nominati Consiglieri.
6.4.2 I rimanenti due (2) posti nel Consiglio di Amministrazione sono riservati a candidati con cittadinanza ellenica ovvero discendenti di cittadini ellenici, qualora ve ne fossero, che non facciano parte dei 7 candidati maggiormente suffragati. Tra tali candidati di origine greca prevarranno i due più suffragati. Tale riserva è fatta salva anche nel caso, a seguito di intervenute modifiche statutarie, sia variato il numero dei membri del Consiglio d’Amministrazione.
6.4.3 I rimanenti candidati sono supplenti e s’iscrivono, secondo il numero dei voti ricevuti, in una lista tenuta dal Segretario Generale.
6.5 Il Consiglio di Amministrazione, entro 24 ore dalla sua elezione, si riunisce in presenza di tutti i suoi membri ed elegge, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente, i due (2) Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere. Qualora non sia presente la totalità del Consiglio d’Amministrazione, il Presidente Onorario della Camera di Commercio Italo-Ellenica provvederà a convocare e presiedere il Consiglio d’Amministrazione, secondo quanto previsto dai successivi artt. 6.8 e 6.9.
6.6 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per gli scopi della Camera di Commercio Italo-Ellenica.
In particolare:
a. delibera sull’adozione e sulle realizzazioni delle iniziative previste all’oggetto sociale;
b. attua gli indirizzi generali espressi dall’Assemblea Generale;
c. predispone, al termine di ciascun esercizio sociale, il rendiconto delle entrate e delle spese e la relazione sulla gestione da sottoporre alla Assemblea Generale;
d. promulga ed adotta il regolamento interno della Camera di Commercio italo-ellenica e quello della relativa camera arbitrale;
e. provvede a nominare, designare, revocare propri delegati presso gli organismi che ne facciano richiesta, qualora ne ravvisi l’opportunità;
f. delibera in tutte le materie che lo statuto o la legge non riservino alla competenza esclusiva dell’Assemblea Generale;
g. può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri, le proprie attribuzioni e prerogative ad uno o più Consiglieri che, a tal fine, assumeranno il ruolo di consiglieri delegati ovvero può incaricare uno o più dei Consiglieri al compimento di singoli atti, conferendo le necessarie procure;
h. delibera, ravvisandone l’opportunità, la creazione in Italia e/o in Grecia di delegazioni o rappresentanze, agenzie o succursali purché senza oneri a carico della Camera di Commercio Italo-Ellenica.
6.7 I membri sono rieleggibili a patto che, durante il mandato trascorso, abbiano partecipato ad almeno due (2) riunioni ordinarie l’anno e che non si siano assentati, senza giustificato motivo, per più di tre (3) riunioni consecutive.
Ogni Socio Ordinario ha il diritto di proporre la propria candidatura per l’elezione a membro del Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora il Socio sia un’ associazione, una persona giuridica, un ente o organizzazione, potra’ indicare una persona di proprio gradimento. La candidatura deve essere pervenuta alla segreteria della Camera di Commercio Italo-Ellenica almeno tre (3) giorni prima dell’Assemblea Generale dei Soci convocata per l’elezione del Consiglio d’Amministrazione.
6.8 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al trimestre. Esso è convocato presso la sede della Camera di Commercio Italo-Ellenica dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidente con convocazione scritta da riceversi da parte dei consiglieri almeno 10 giorni prima della riunione, indicando gli argomenti all’ordine del giorno, la data e l’ora della seduta. Qualora ragioni d’urgenza lo impongano, il Consiglio d’Amministrazione è convocato con preavviso di 5 giorni.
6.9 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza di essi. Qualora i componenti il Consiglio di Amministrazione fossero in numero pari, in caso di parità in sede di votazione, prevarrà il voto del Presidente.
6.9.1 E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell’Adunanza dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
6.10 Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione non si presenta ovvero non partecipa, anche se per mezzo dei supporti tecnici indicati all’art.
6.9.1, a sei riunioni ordinarie di Consiglio d’Amministrazione durante tutto il suo mandato oppure per più di quattro riunioni consecutive, ovvero in caso di morte, dimissione oppure per la sua cancellazione dalla Camera di Commercio, il Consiglio di Amministrazione lo dichiara decaduto e provvede a sostituirlo con un altro componente preso dalla lista dei supplenti e con l’ordine di elezione come risulta dall’art. 6.4.3. Gli amministratori così nominati restano in carica sino al termine del triennio di mandato del Consiglio d’Amministrazione di cui entrano a far parte.
6.11 Nel caso non sia possibile ricostruire la maggioranza del Consiglio d’Amministrazione, il Presidente del Consiglio d’Amministrazione o, mancante questi, uno dei Vice-Presidente convoca l’Assemblea Generale dei Soci per l’elezione del nuovo Consiglio d’Amministrazione, entro 30 giorni dal venir meno della maggioranza. In caso di inerzia, provvede alla convocazione e presiede l’Assemblea Generale dei Soci il Presidente Onorario della Camera di Commercio Italo-Ellenica.
6.12 Il Segretario Generale è responsabile della cura degli adempimenti amministrativi richiesti per lo svolgimento dell’attività della Camera di Commercio Italo-Ellenica, della tenuta del libro soci e dei libri dei verbali, sia delle riunioni del Consiglio di Amministrazione che della Assemblea Generale, nonché dell’inventario dei beni di proprietà della Camera di Commercio Italo-Ellenica.
Commissione di controllo
7.1 La Commissione di Controllo è nominata dall’Assemblea Generale dei Soci ed è composta da tre membri effettivi anch’essi Soci ordinari. In conformità allo statuto ed alle disposizioni di legge esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio Italo-Ellenica ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di rendiconto predisposto dal Consiglio di Amministrazione. La Commissione di Controllo resta in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili per ulteriori mandati.
7.2 In caso di morte, dimissione, perdita della qualità di socio dalla Camera di Commercio Italo-Ellenica di un componente della Commissione di Controllo, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di sostituirlo provvisoriamente con un altro socio ordinario della Camera di Commercio Italo-Ellenica, fino alla prossima adunanza dell’Assemblea Generale. Ad essa compete confermare tale nomina oppure eleggere un altro membro per il posto vacante. Il Consiglio di Amministrazione non può sostituire più di un componente della Commissione di Controllo. Se il numero dei posti vacanti è maggiore, il Consiglio di Amministrazione procede a convocare, in via straordinaria, l’Assemblea Generale per la nomina dei membri mancanti.
Entrate della Camera di Commercio
8.1 Il Consiglio di Amministrazione determina l’importo del contributo annuale alla Camera di Commercio Italo-Ellenica, sia per la categoria dei soci ordinari che per quelli corrispondenti, e lo propone all’Assemblea Generale dei Soci per l’approvazione.
8.1.2 Qualora l’Assemblea Generale dei Soci decida di non aderire alla proposta del Consiglio d’ Amministrazione di eventuale variazione dell’importo del contributo annuale, continuerà ad applicarsi il contributo determinato per l’anno precedente.
8.2 Rappresentano, inoltre, ulteriori fonti di entrata della Camera di Commercio Italo-Ellenica:
8.2.1 Le offerte, i contributi, i lasciti e le donazioni, i corrispettivi derivanti dalla prestazione di conciliazione ed assistenza arbitrale, di perizie, di arbitraggi, di servizi in generale.
8.2.2 I proventi ed i contributi derivanti dalle pubblicazioni della Camera di Commercio Italo-Ellenica.
8.2.3 I corrispettivi per le eventuali inserzioni pubblicitarie sulle pubblicazioni della Camera di Commercio.
8.2.4 Le entrate provenienti dall’organizzazione e dalla realizzazione di manifestazioni, fiere, seminari, convegni, mostre, attività formative, ecc.
8.2.5 Gli introiti provenienti da investimenti realizzati con eventuali valori e proprietà della Camera di Commercio.
8.2.6 I finanziamenti, i contributi, le sovvenzioni ricevute da Stati, enti, associazioni, amministrazioni pubbliche e/o private greche, italiane, dell’Unione Europea ovvero di stati stranieri.
8.3 E’ competenza del Consiglio di Amministrazione fare uso delle entrate secondo le necessità e le finalità della Camera di Commercio Italo-Ellenica. Il Tesoriere sovrintende la corretta gestione delle entrate e delle scritture ove esse saranno annotate; sottopone ogni mese al Consiglio d’Amministrazione un rendiconto analitico delle movimentazioni finanziarie. Egli è delegato a ricevere le entrate ed a disporre i pagamenti, dopo approvazione e specifico ordine del Presidente del Consiglio d’Amministrazione ovvero del/i Consigliere/i delegato/i.
8.4 Qualora la Camera di Commercio Italo-Ellenica riceva, sotto qualsiasi forma, aiuti e/o contributi economici dallo Stato Ellenico:
– porrà a disposizione del Ministro Plenipotenziario per gli Affari Economici e Commerciali dell’Ambasciata della Repubblica Ellenica in Italia i registri contabili della Camera di Commercio affinché ne possa prendere visione per conto del governo della Repubblica Ellenica;
– presenterà, all’Ufficio del Ministro Plenipotenziario per gli Affari Economici e Commerciali dell’Ambasciata della Repubblica Ellenica in Italia, un dettagliato registro delle entrate e delle uscite, al termine dell’esercizio in cui l’aiuto e/o il contributo è stato erogato.
8.5 Se i fondi liquidi della cassa superano l’importo di Euro 1.000 (mille) l’eccedenza si verserà presso uno sportello bancario, secondo quanto stabilirà il Consiglio d’Amministrazione.
Funzioni di arbitrato
La Camera di Commercio può assumere la gestione arbitrale di eventuali controversie dal momento in cui ciò sia richiesto da parti italiane o greche a ciò interessate, secondo il proprio regolamento arbitrale predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
Disposizioni finali
10.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Camera di Commercio Italo-Ellenica; in tale veste la rappresenta davanti alle Autorità Italiane ed Elleniche. A questi compete la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dal Consiglio d’Amministrazione, in mancanza di consiglieri a ciò delegati, assicurando lo svolgimento organico dell’attività della Camera di Commercio Italo-Ellenica.
10.2 Il Consiglio di Amministrazione può:
10.2.1. Assumere personale impiegatizio per le necessità di gestione della Camera di
Commercio Italo-Ellenica.
10.2.2. Nel caso in cui la Camera di Commercio Italo-Ellenica accetti aiuti/contributi economici dalla Repubblica Ellenica, procederà ad eventuale assunzione di personale, sentito preventivamente il Ministro Plenipotenziario per gli Affari Economici e Commerciali dell’Ambasciata della Repubblica Ellenica in Italia ovvero, analogamente a quanto previsto al precedente 3.2, il consigliere/funzionario per le attività economiche/commerciali presso l’Ambasciata della Repubblica Ellenica in Italia.
10.3 In caso di scioglimento della Camera di Commercio Italo-Ellenica, le risorse economiche residue, soddisfatta ogni pendenza, saranno devolute per finalità caritatevoli ed umanitarie ad un ente/organismo ellenico, con sede in Grecia.
10.4 Un regolamento interno da predisporsi a cura del Consiglio d’Amministrazione, integrera’ il presente statuto.
Disposizioni transitorie
Nell’ atto costitutivo del quale il presente statuto e’ allegato, sono previste alcune disposizioni transitorie che varranno solo per il primo periodo ivi previsto.